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PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:
“RIORDINO DEGLI ENTI AGRARI DEL LAZIO”
Art. 1
(Oggetto)
1. La Regione, nell’ambito delle politiche di razionalizzazione della spesa pubblica ispirate ai criteri di economicità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, provvede al riordino delle università agrarie, delle amministrazioni separate e delle altre associazioni agrarie operanti sul territorio, denominate, ai fini della presente legge, “enti agrari”, anche al fine di promuovere scelte di investimento e di sviluppo nel campo agro-silvo-pastorale ed ambientale.
Art. 2
(Natura giuridica e funzioni degli enti agrari)
1. La Regione riconosce agli enti agrari, la natura giuridica di enti pubblici non economici, dotati di personalità giuridica e di autonomia statutaria, organizzativa e gestionale, con propri poteri e funzioni nel rispetto dei limiti previsti dalla presente legge.
2. Gli enti agrari:
a) amministrano i beni di proprietà collettiva e assicurano l’esercizio dei diritti di uso civico;
b) preservano e valorizzano l’ambiente naturale, storico e paesaggistico;
c) gestiscono, conservano e valorizzano i beni agro-silvo-pastorali ed ogni altro bene immobile e mobile costituenti il patrimonio dell’ente anche sotto il profilo produttivo e culturale;
d) promuovono il territorio, sotto il profilo culturale e turistico, anche in relazione
agli usi e alle consuetudini locali;
e) promuovono lo sviluppo civile, sociale ed economico delle comunità locali e la loro partecipazione all’attività amministrativa dell’ente.
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