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UNIVERSITA’ AGRARIA DI COLLE DI TORA Provincia di Rieti * * * * * STATUTO UNIVERSITA’ AGRARIA DI COLLE DI TORA ( Approvato con Deliberazione del Consiglio n. 03 del 09/05/2014 ) * * * * * Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 09 maggio 2014, n. 03
STATUTO DELL’UNIVERSITA’ AGRARIA DI COLLE DI TORA
INDICE
TITOLO I PRINICIPI GENERALI
CAPO I ELEMENTI COSTITUZIONALI
Art. 1 – Denominazione e Natura Giuridica;
Art. 2 – Sede dell’Università Agraria;
Art. 3 – Segni distintivi dell’Università Agraria ( Stemma e Gonfalone );
Art. 4 – Finalità e Scopi;
Art. 5 – Statuto dell’Università Agraria;
Art. 6 – Regolamenti dell’Università Agraria;
Art. 7 – Utenti dei terreni e delle proprietà collettive
Art. 8 – Utenti dell’Università Agraria ( Soggetti ammessi agli Usi Civici );
Art. 9 – Sistema di Votazione;
Art.10 – Liste degli Utenti;
Art.11 – Elettorato Attivo;
Art.12 – Elettorato Passivo;
Art.13 – Sezioni ed operazioni elettorali – Espressione di Voto;
Art.14 – Personalità e gratuità del mandato elettivo;
Art.15 – Ineleggibilità ed incompatibilità;
TITOLO II ORDINAMENTO DELL’ENTE AGRARIO
CAPO I L’ASSEMBLEA GENERALE E GLI ORGANI ELETTIVI
Art. 16 – Organi dell’Università Agraria di Colle di Tora;
CAPO II ASSEMBLEA GENERALE
Art. 17 – Competenze dell’Assemblea;
Art.18 – Convocazione dell’Assemblea;
CAPO III CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Art. 19 – Composizione del Consiglio di Amministrazione;
Art.20 – Competenze del Consiglio di Amministrazione;
Art.21 – Convalida dei Consiglieri;
Art.22 – Linee programmatiche di mandato;
Art.23 – Funzionamento del Consiglio;
Art.24 – Consiglieri;
Art.25 – Consigliere Anziano;
Art.26 – Gruppi Consiliari;
Art.27 – Commissioni Consiliari;
CAPO IV GIUNTA O DEPUTAZIONE AGRARIA
Art.28 – Composizione della Giunta o Deputazione Agraria;
Art.29 – Competenze della Giunta o Deputazione Agraria;
Art.30 – Funzionamento della Giunta o Deputazione Agraria;
Art.31 – Compiti degli Assessori o Deputati;
CAPO V PRESIDENTE
Art.32 – Competenze del Presidente;
Art.33 – Deleghe, Incarichi e sostituzione del Presidente;
TITOLO III ORGANI BUROCRATICI
Art.34 – Responsabili delle Aree, dei Servizi e degli Uffici;
Art.35 – Segretario;
Art.36 – Responsabilità del Segretario;
Art.37 – Organizzazione Strutturale;
Art.38 – Controlli interni e qualità dei servizi;
Art.39 – Servizi Pubblici Locali;
TITOLO IV FORME DI COOPERAZIONE E PARTECIPAZIONE POPOLARE
Art.40 – Convenzioni;
Art.41 – Consorzi od Unioni di Enti Agrari;
Art.42 – Accordi di Programma;
Art.43 – Attività agricole in compartecipazione;
Art.44 – Collaborazione degli Utenti;
Art.45 – Valorizzazione delle forme associative e Organi di partecipazione;
Art.46 – Procedura per l’ammissione di istanze, petizioni e proposte;
TITOLO V ORDIMAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE
Art.47 – Entrate;
Art.48 – Bilancio e programmazione finanziaria;
Art.49 – Risultati della Gestione;
Art.50 – Revisione economica e finanziaria;
Art.51 – Funzioni e responsabilità del Revisore;
Art.52 – Tesoriere;
Art.53 – Contratto di Tesoreria;
Art.54 – Servizio Economato;
TITOLO VI PROPRIETA’ COLLETTIVE, DISPOSIZIONI NORMATIVE, CONTROLLO E VIGILANZA ATTI
Art.55 – Beni e Diritti di Uso Civico;
Art.56 – Inventario;
Art.57 – Scelta del Contraente;
Art.58 – Condizioni Particolari;
Art.59 – Ordinanze Ordinarie;
Art.60 – Ordinanze Straordinarie;
Art.61 – Controversie tra Utenti ed Amministrazione;
Art.62 – Controllo e Vigilanza Amministrativa;
Art.63 – La pubblicità degli Atti;
TITOLO VII NORME FINALI E NORME DI RINVIO
Art.64 – Norme Finali;
Art.65 – Norme Transitorie;
Art.66 – Entrata in vigore dello Statuto.
UNIVERSITA’ AGRARIA DI COLLE DI TORA
STATUTO
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
CAPO I
ELEMENTI COSTITUZIONALI
Art. 1
Denominazione e Natura Giuridica
1. L’Università Agraria di Colle di Tora, Ente Pubblico, Autonomo, non economico,
è dotato di personalità giuridica ai sensi della Legge 4 Agosto 1894, n. 397.
2. Essa rappresenta la totalità dei cittadini Utenti a norma del presente Statuto e delle leggi
in materia ed ha per scopo il miglioramento delle condizioni di vita e di reddito degli stessi
nonché la gestione ed utilizzazione dei domini collettivi di pertinenza della Comunità
di Colle di Tora a profitto della medesima e degli Utenti associati.
3. Della sua autonomia si avvale per il proseguimento dei propri fini istituzionali e per
l’organizzazione e lo svolgimento delle proprie attività, alle quali provvede nel rispetto delle
leggi, dello Stato, della Regione e del presente Statuto.
4. In caso di fusione del Comune di Colle di Tora con altri, l’Università Agraria conserverà la
PROPRIA DENOMINAZIONE ED AUTONOMIA. I Regolamenti dell’Ente continueranno ad
applicarsi alla Collettività dei cittadini di Colle di Tora, e sarà conservata la titolarità dei beni
patrimoniali, disponibili ed indisponibili, dell’Università Agraria di Colle di Tora, senza nulla
perdere. L’Ente continuerà ad essere gestito, autonomamente, nelle forme del presente Statuto
e nei modi previsti per le proprietà pubbliche collettive a beneficio della Comunità dei cittadini
di Colle di Tora.
Art. 2
Sede dell’Università Agraria
1. L’Università Agraria di Colle di Tora ha sede legale nel centro abitato di Colle di Tora.
Art. 3
Segni distintivi dell’Università Agraria
( Stemma e Gonfalone )
1. Lo Stemma dell’Università Agraria di Colle di Tora è costituito da uno scudo ovale all’interno
del quale si trova una torre fiancheggiata ad ognuno dei lati da un ramo fronzuto e sormontata
dalla scritta “ Colle di Tora ” con sottostante la scritta “ Università Agraria ”.
2. Il simbolo grafico rappresenta, nell’ambito dell’autonomia dell’Ente, la solidale continuità
e fortificazione nella difesa dei diritti e degli interessi degli Utenti.
3. Il Gonfalone è costituito dai seguenti elementi: Drappo di colore beige, listato ai lati
da due bande di colore verde, caricato nel centro dello stemma dell’Università Agraria
sopra riportato.
Art. 4
Finalità e Scopi
1. Scopo dell’Ente Agrario è l’amministrazione e la gestione dei beni di proprietà collettiva e dei
diritti di Uso Civico degli Utenti, al fine di assicurarne il godimento a norma delle vigenti
disposizioni.
2. L’Ente Agrario potrà effettuare lavorazioni collettive qualora la natura dei terreni lo consigli
negli interessi degli Utenti e dello sviluppo produttivo della zona.
3. L’Università Agraria, nell’esercizio dei compiti istituzionali, cura particolarmente gli interessi
agricoli, zootecnici e di conservazione dei valori ambientali e naturistici del territorio
e dell’intera popolazione del Comune di Colle di Tora.
4. In genere l’Ente Agrario promuove ed interviene in tutte quelle iniziative che propongono
migliore utilizzo della terra e l’elevazione materiale e sociale degli Utenti.
5. Promuove quindi lo sviluppo ed il processo civile, sociale ed economico della Collettività
e garantisce la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche ed alle attività amministrative.
6. Nell’ambito delle competenze assegnate dalle leggi Statali e Regionali ed in collaborazione
con il Comune di Colle di Tora e gli altri Enti, attiva pertanto tutte le funzioni amministrative
dei settori agricolo e zootecnico, dell’assetto del territorio e dello sviluppo economico, con
particolare riguardo al sostegno ed alla valorizzazione delle risorse umane e materiali presenti
nel territorio.
7. L’Ente Agrario, compatibilmente con le proprie risorse di bilancio o attraverso la
partecipazione a programmi e progetti comunitari, nazionali e regionali, tutela il paesaggio
e preserva il territorio quale bene collettivo in attuazione dell’articolo 9 della Costituzione .
8. L’Ente Agrario, può aderire e partecipare direttamente o su delega dei propri Utenti a bandi
ed iniziative comunque denominate a favore dell’agricoltura, dell’ambiente e del benessere
degli animali promossi dalla Comunità Europea, dallo Stato e dalle Regioni.
Art. 5
Statuto dell’Università Agraria
1. Il presente Statuto detta le norme fondamentali relative all’ordinamento ed all’attività
dell’Università Agraria di Colle di Tora.
Art. 6
Regolamenti dell’Università Agraria
1. Salvo quanto stabilito dal presente Statuto, i Regolamenti della
di Colle di Tora sono approvati dal Consiglio dell’Ente Agrario con voto favorevole della
maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. Gli stessi entrano in vigore dopo il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione.
3. I Regolamenti dell’Ente sono posti a disposizione del pubblico per la loro consultazione.
Art. 7
Uso dei terreni e delle proprietà collettive
1. I terreni di Uso Civico costituenti il patrimonio dell’Ente sono aperti all’uso di tutti i cittadini
Utenti in conformità delle vigenti disposizioni di legge, della destinazione risultante dalla
classificazione a categoria commissariale o regionale e, in assenza, della destinazione
derivante dalla natura dei terreni e stabilita dall’Ente nel rispetto dei diritti civici degli Utenti.
2. Le condizioni di accesso al godimento collettivo dei beni e le modalità del godimento
medesimo saranno stabilite da apposito Regolamento.
Art. 8
Utenti dell’Università Agraria
( Soggetti ammessi agli Usi Civici )
1. Qualunque sia la natura e la provenienza dei beni collettivi, hanno la qualità di Utenti
dell’Università Agraria di Colle di Tora tutti e solamente i soggetti, naturali di Colle di Tora,
nati e domiciliati nel Comune medesimo, e comunque originari di padre o madre, che vi abbiano
residenza e dimora stabile, identificabili come “Capofamiglia”, quale rappresentante del
nucleo familiare.
2. Sono considerati precisamente “Capofamiglia”, agli effetti del presente Articolo e quindi
ammessi al diritto di utenza:
a) Il coniugato ed il vedovo con o senza prole;
b) La vedova, finché duri lo stato di vedovanza;
c)
di Colle di Tora e comunque che non hanno i requisiti già specificati al precedente
comma 1;
d) Il tutore per i figli minorenni di un Utente defunto, sottoposto alla sua tutela;
e) I giovani in genere, che vivono stabilmente divisi dalla propria famiglia d’origine ed
abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età;
f) La figlia o il figlio primogenito maggiorenne degli orfani di entrambi i genitori, quando
provvede al mantenimento dei propri fratelli.
3. Nell’eguaglianza tra coniugi, gli ammessi al diritto di utenza possono far transitare il proprio
diritto, con apposita comunicazione scritta da inoltrare al Presidente dell’Università Agraria,
alle rispettive mogli se anch’esse naturali di Colle di Tora, nate e domiciliate nel Comune
medesimo, e comunque originari di padre o madre, che vi abbiano residenza e dimora stabile.
Il transito del diritto può riguardare anche un figlio o figlia convivente purché questi abbiano
compiuto il venticinquesimo anno di età.
4. Possono essere ammessi all’Utenza anche i cittadini nati in Italia che abbiano fissata
stabilmente la dimora e risiedono da non meno di venticinque anni in Colle di Tora, i quali
esercitino direttamente e con il proprio lavoro, qualsiasi industria ed occupazione agricola.
5. Possono essere ammessi altresì all’Utenza:
a) Coloro che abbiano contratto matrimonio con i cittadini di Colle di Tora Utenti ai sensi
dei precedenti commi ed abbiano residenza e dimora stabile nel territorio del Comune
di Colle di Tora da almeno quindici anni.
b) Quei cittadini che avendo i requisiti per il possesso della qualità di Utente ovvero avendo
risieduto per un periodo superiore ad anni venticinque nel Comune di Colle di Tora,
abbiano successivamente perduto la residenza per trasferimento in altro Comune
per motivi di lavoro o di studio e ritornano ad essere residenti stabili nel Comune
di Colle di Tora.
6. Gli abitanti del Comune di Colle di Tora, che non abbiano i requisiti prescritti per acquisire
la qualità di Utente, hanno diritto di essere ammessi, dopo un anno di residenza e dimora
stabile nel Comune, ad esercitare, con le modalità che saranno stabilite dall’Amministrazione
dell’Università Agraria di Colle di Tora, il pascolo, il legnatico e gli Usi Civili secondari.
7. La qualifica di Utente si perde:
a) Quando non si ha più la residenza nel Comune di Colle di Tora;
b) Per mancato pagamento dei corrispettivi dovuti per l’esercizio degli usi consentiti
secondo le norme del presente Statuto e dei Regolamenti dell’Università Agraria;
c) Gli Amministratori dichiarati colpevoli per indebito maneggio di denaro della
Università Agraria, finché non abbiano reso il conto e soddisfatto il debito;
d) Gli Utenti che siano stati legalmente riconosciuti colpevoli di frode, furto ed
appropriazione indebita in danno dell’Università Agraria, finché non abbiano risarcito
il danno arrecato ed ottenuta la riabilitazione.
8. La cancellazione dalla lista degli Utenti avviene:
a) D’Ufficio nel caso previsto dal punto a) del precedente comma;
b) Con Deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione dell’Università Agraria,
su proposta della Giunta nel caso previsto nei punti b), c) e d) del precedente comma.
Art. 9
Sistema di Votazione
1. Le elezioni per la carica di Presidente e per il rinnovo del Consiglio si svolgono secondo
le seguenti disposizioni:
a) l’elezione dei Consiglieri dell’Ente Agrario si effettua con sistema maggioritario
contestualmente alla elezione del Presidente;
b) con la lista di candidati al Consiglio dell’Ente Agrario deve essere anche presentato il nome e
cognome del candidato alla carica di Presidente;
c) ciascuna candidatura alla carica di Presidente è collegata ad una lista di candidati alla carica
di Consigliere dell’Ente Agrario, comprendente un numero di candidati non superiore al numero
dei Consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti;
d) ciascun Utente ha diritto di votare per un candidato alla carica di Presidente. Può altresì
esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di Consigliere dell’Ente Agrario
compreso nella lista collegata al candidato alla carica di Presidente prescelto, scrivendone la
preferenza nella apposita riga stampata nella medesima lista;
e) è proclamato eletto Presidente il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti.
In Caso di parità di voti si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno
ottenuto il maggior numero di voti. In caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età;
f) a ciascuna lista di candidati alla carica di Consigliere si intendono attribuiti tanti voti quanti
sono i voti conseguiti dal candidato alla carica di Presidente ed essa collegato;
g) alla lista collegata al candidato alla carica di Presidente che ha riportato il maggior numero di
voti sono attribuiti due terzi dei seggi assegnati al Consiglio di Amministrazione;
h) nell’ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti Consiglieri secondo l’ordine delle
rispettive cifre individuali, costituite dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza. A parità
di cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell’ordine di lista. Il primo seggio
spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di Presidente della
lista medesima;
i) ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista,
ed il candidato a Presidente collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi
al 50 per cento degli elettori iscritti nelle L
tali percentuali, la elezione è nulla.
2. Per tutto quanto non previsto nel precedente articolo si farà riferimento alla legge elettorale
per i Comuni, con riferimento alla classe prevista per il Comune di Colle di Tora, con esclusione
di qualsiasi limite alla rappresentanza dei due sessi nelle liste dei candidati.
Art. 10
Liste degli Utenti
1. Ogni anno, entro e non oltre il Venti Dicembre, i cittadini che sono in possesso
dei requisiti prescritti, possono avanzare domanda in carta libera per ottenere l’iscrizione con
decorrenza dell’anno successivo nelle liste degli Utenti, presentandola all’Ufficio della
Università Agraria di Colle di Tora, su apposito modulo reperibile presso l’Ente Agrario .
2. Le domande che perverranno presso gli Uffici dell’Università Agraria di Colle di Tora
oltre il termine del Venti Dicembre saranno prese in considerazione per il secondo anno
successivo al termine predetto.
3. I relativi documenti comprovanti il diritto alle iscrizioni alle Liste degli Utenti possono
essere omessi, allorché risulti notorio al Consiglio dell’Ente, o previa autodichiarazione.
Devono però essere esibiti dall’istante interessato nel caso di controversia.
4. Le comunicazioni per far transitare il proprio diritto alle rispettive mogli o figli conviventi,
come meglio specificato all’Art. 8 Comma 3, dovranno pervenire entro e non oltre
il Venti Dicembre, se successive a tale periodo saranno pese in considerazione per il secondo
anno successivo al termine predetto.
5. Le Liste degli Utenti, così rivedute, saranno pubblicate all’Albo Pretorio dell’Università Agraria
di Colle di Tora, a disposizione degli interessati.
Art. 11
Elettorato Attivo
1. Il diritto di elettorato attivo, per l’elezione del Presidente e del Consiglio di Amministrazione,
è concesso a tutti gli Utenti iscritti nelle Liste degli Utenti approvate, che abbiano residenza e
dimora stabile nel Comune di Colle di Tora alla data delle elezioni.
Art. 12
Elettorato Passivo
1. Sono eleggibili a Consigliere od a Presidente dell’Università Agraria
tutti gli Utenti che alla data del Decreto che indice le elezioni, abbiano i requisiti di cui
al presente Statuto e siano iscritti regolarmente nelle Liste degli Utenti di cui all’Art. 10.
Art. 13
Sezioni ed operazioni elettorali – Espressione di Voto
1. Per la ripartizione in sezioni elettorali, per la compilazione delle liste elettorali, per la scelta
le disposizioni della legge elettorale vigente al momento del voto.
2. Alle liste dei candidati verrà assegnato un numero secondo l’ordine di presentazione
in quanto non è ammessa la presentazione di contrassegni.
3. Le operazioni elettorali e l’espressione del voto si svolgeranno secondo il calendario fissato
dal Presidente della Giunta regionale, all’uopo predisposto.
Art. 14
Personalità e gratuità del mandato elettivo
1. Il mandato di Amministratore deve essere esercitato personalmente dall’eletto ed in nessun
caso è quindi permesso farsi rappresentare da altra persona.
2. Salvo i casi previsti dal presente Statuto, la funzione di Amministratore è assolutamente
gratuita. A ciascun membro del Consiglio e della Giunta non compete che il rimborso delle
spese effettivamente incontrate nell’applicazione delle incombenze istituzionali o di quelle
delegate appositamente dal Presidente.
Art. 15
Ineleggibilità ed incompatibilità
1. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Consigliere di Amministrazione
e di Presidente sono disciplinate dalle norme vigenti in materia di amministratori dei Comuni.
2. Inoltre non sono eleggibili a Consigliere o Presidente dell’Università Agraria di Colle di Tora:
a) I cittadini non iscritti alle Liste degli Utenti di cui all’Art. 10;
b) Gli ecclesiastici ed i ministri di culto che hanno giurisdizione sul territorio del Comune
di Colle di Tora o nei Comuni confinanti con estensione per coloro che ne fanno le veci;
c) I funzionari e gli impiegati dei Comuni e degli altri Enti che hanno vigilanza, anche
indiretta, sull’Università Agraria di Colle di Tora;
d) Coloro che ricevono uno stipendio o salario dall’Università Agraria di Colle di Tora;
e) Coloro che hanno liti pendenti con l’Università Agraria di Colle di Tora;
f) Gli Amministratori dell’Università Agraria di Colle di Tora dichiarati responsabili in
via amministrativa o in via giurisdizionale;
g) I magistrati aventi giurisdizione sui Comuni ove ricadono i beni dell’Università Agraria
di Colle di Tora;
h) I Segretari Comunali e tutti coloro che hanno perduto la qualifica di Utente.
TITOLO II
ORDINAMENTO DELL’ENTE AGRARIO
CAPO I
L’ASSEMBLEA GENERALE E GLI ORGANI ELETTIVI
Art. 16
Organi dell’Università Agraria di Colle di Tora
1. Sono organi dell’Università Agraria di Colle di Tora:
a) l’Assemblea Generale degli Utenti;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) la Giunta o Deputazione Agraria;
d) il Presidente.
CAPO II
ASSEMBLEA GENERALE
Art. 17
Competenze dell’Assemblea
1. L’Assemblea Generale è costituita da tutti gli Utenti inscritti nella Lista degli Utenti,
definitivamente approvata. Spetta ad essa l’elezione del Presidente dell
dei componenti del Consiglio di Amministrazione secondo il sistema di votazione di cui
al precedente Art. 9.
2.
da intraprendere negli interessi dell’intera Collettività Locale.
3. Esprime pareri non vincolanti, su proposta del Presidente, per la costituzione in consorzi
od altre forme associative con Enti Pubblici od associazioni agrarie.
Art. 18
Convocazione dell’Assemblea
1. La convocazione dell’Assemblea deve essere fatta dal Presidente per affissione pubblica.
2. L’Assemblea Generale può essere convocata dal Presidente dell’Università Agraria anche
su richiesta sottoscritta dalla maggioranza degli Utenti o per ordine delle Autorità Superiori.
CAPO III
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Art. 19
Composizione del Consiglio di Amministrazione
1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da Presidente e da n. 12 ( dodici ) Consiglieri
e dura in carica cinque anni.
2. Il Consiglio uscente resta in carica sino alla proclamazione del nuovo, limitandosi, dopo la
pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
3. Nel caso in cui sia stata presentata una sola lista, il Consiglio di Amministrazione, anche se
con numero ridotto di Consiglieri, potrà essere validamente eletto ed avrà i pieni poteri per la
durata del mandato.
Art. 20
Competenze del Consiglio di Amministrazione
1. Il Consiglio di Amministrazione è il massimo o
politico-amministrativo dell’Ente Agrario.
2. La competenza del Consiglio è relativa ai seguenti atti fondamentali, estrinsecati mediante
provvedimenti amministrativi di indirizzo a contenuto generale:
a) lo Statuto dell’Ente;
b) i Regolamenti dell’Università Agraria di Colle di Tora ad eccezione di quelli riguardanti
l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
c) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi
di opere pubbliche rilevanti, il bilancio di previsione pluriennale, universitario-annuale e
programmatico , le relative variazioni ed il conto consuntivo;
d) la costituzione e la modificazione di forme associative;
e) l’istituzione, i compiti e le forme sul funzionamento degli organismi di partecipazione
degli Utenti;
f) l’istituzione, l’ordinamento e la disciplina generale dei rimborsi spese dovuti e le tariffe
per la fruizione dei beni e dei servizi;
g) la contrazione dei mutui;
h) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi escluse quelle relative a locazioni
di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e di servizi a carattere continuativo;
i) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, gli appalti e le concessioni che non siano previsti
espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e
che, comunque, non rientrino nell’ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza
della Deputazione Agraria e del Segretario;
j) la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso Enti, Consorzi
e Cooperative. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque
giorni dalla elezione del Consiglio o entro i termini di scadenza del precedente incarico;
k) la nomina del revisore dei conti.
3. Il Consiglio di Amministrazione vigila sulla regolare attuazione del dispositivo della
Legge 16 giugno 1927 n. 1766 e del R.D. 26 febbraio 1928 n. 332, nonché sul rispetto di
quanto stabilito dalla Legge Forestale dello Stato per quanto attiene la gestione del
patrimonio boschivo e dal D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42.
Articolo 21
Convalida dei Consiglieri
1. La prima seduta del Consiglio Universitario deve essere convocata entro il termine perentorio
di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla
convocazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione nella prima seduta provvede, prima di deliberare su qualsiasi
altro oggetto, alla convalida degli eletti, ai sensi dell’articolo 41 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.
Articolo 22
Linee programmatiche di mandato
1. Alla prima seduta sono presentate al Consiglio di Amministrazione da parte del Presidente
le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico
amministrativo.
2. Il documento viene esaminato, discusso e approvato dal Consiglio Universitario.
3. Ciascun Consigliere Universitario può intervenire nella definizione delle linee
programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante
presentazione di appositi emendamenti.
4. Con cadenza annuale in occasione dell’approvazione del conto consuntivo, il Consiglio
provvede a verificare l’attuazione di tali linee.
5. E’ facoltà del Consiglio provvedere ad integrare o modificare le linee programmatiche,
in sede di approvazione delle verifiche periodiche e comunque nel corso della durata del
mandato, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere.
6. Al termine del mandato amministrativo il Presidente presenta all’organo consiliare
un documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee
programmatiche.
Articolo 23
Funzionamento del Consiglio
1. Il funzionamento del Consiglio di Amministrazione, nel quadro dei principi stabiliti
dal presente Statuto, è disciplinato da apposito Regolamento, approvato a maggioranza
assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. Il Consiglio Universitario è convocato e presieduto dal Presidente o, in caso di assenza o
impedimento, da chi legalmente lo sostituisce; in caso di assenza o impedimento del
Vice Presidente e comunque qualora il Vice Presidente sia un Assessore Esterno, la presidenza
del Consiglio in sostituzione del Presidente viene assunta dal Consigliere Anziano.
3. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio di Amministrazione in un termine non
superiore a venti giorni quando lo richieda un quinto dei Consiglieri, inserendo all’ordine
del giorno le questioni richieste.
4. Il quorum per la validità delle sedute, in prima convocazione, deve essere della metà dei
Consiglieri assegnati. Fermo restando il quorum di prima convocazione il Regolamento indica
il numero dei Consiglieri necessari per la validità delle sedute in seconda convocazione,
prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri
assegnati per legge all’Ente, senza computare a tal fine il Presidente. La seconda convocazione
può aver luogo nello stesso giorno della prima purché sia trascorso un intervallo di almeno
un’ora da quella fissata per la prima convocazione.
5. Ai fini del computo per la validità delle sedute si tiene conto degli astenuti volontari presenti
in aula. Non concorrono a determinare la validità dell’adunanza i Consiglieri che escono dalla
sala prima della votazione, i Consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi, gli Assessori
scelti fra gli Utenti non facenti parte del Consiglio.
6. Ogni deliberazione del Consiglio si intende approvata quando abbia ottenuto la maggioranza
assoluta dei voti; fanno eccezione le deliberazioni per le quali la Legge o lo Statuto prescrivono
espressamente, per l’approvazione, maggioranze speciali o qualificate. Non si computano per
determinare il numero dei votanti i Consiglieri che si astengono ( obbligatoriamente o
volontariamente ) né i Consiglieri che si allontanano dalla sala prima della votazione.
7. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono pubbliche, fatta eccezione per i casi in cui
si tratti di questioni concernenti le qualità e le attitudini delle persone ( seduta segreta ).
8. Le votazioni si effettuano a scrutinio palese, ad esclusione delle deliberazioni concernenti
persone. In tali casi la votazione avviene mediante scheda, da deporsi in apposita urna
( scrutinio segreto ). I presupposti e le modalità della votazione a scrutinio segreto sono
ulteriormente specificati nel Regolamento del Consiglio Universitario.
9. Il Consiglio può tenere sedute aperte per audizioni di rappresentanti di Enti, Associazioni,
Organizzazioni, portatori di interessi diffusi costituiti in Associazioni o Comitati e persone
singole su questioni d’interesse collettivo.
10. Nei casi di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili
con il voto espresso dalla maggioranza dei votanti.
11. Il Consiglio di Amministrazione determina le modalità attraverso le quali fornire servizi,
attrezzature, risorse finanziarie e strutture apposite per il suo funzionamento, nonché la
disciplina per la gestione di tutte le risorse attribuite al Consiglio e ai Gruppi Consiliari.
Articolo 24
Consiglieri
1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge.
2. I Consiglieri hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione,
salvo giustificati motivi. Qualora si verifichi l’assenza di un Consigliere per almeno tre sedute
consecutive senza che sia stata fornita idonea giustificazione, il Presidente ne chiede le
motivazioni al Consigliere stesso, assegnando un termine di quindici giorni per fornirle; ove non
le ritenga congrue, alla prima seduta utile successiva le sottoporrà al Consiglio che, se non le
ritiene sufficienti a motivare l’impossibilità a partecipare, delibera la decadenza dalla carica
a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri
Universitari, compresa la presentazione di interrogazioni, interpellanze e ordini del giorno,
sono disciplinati dal Regolamento del Consiglio.
4. I Consiglieri anche al di fuori delle sedute del Consiglio e delle pratiche ad esse connesse,
hanno il diritto di avere accesso alle informazioni ed ai servizi di cui l’Amministrazione
Universitaria dispone, necessari al libero svolgimento delle loro funzioni e nel rispetto al tempo
stesso della normativa sulla riservatezza.
Art. 25
Consigliere Anziano
1. Il Consigliere Anziano è il Consigliere dell’Amministrazione dell’U
di Colle di Tora che ha riportato più voti al momento delle Elezioni del Consiglio.
Articolo 26
Gruppi Consiliari
1. I Consiglieri si costituiscono, secondo le modalità stabilite dal Regolamento,
in Gruppi Consiliari, ciascuno dei quali nomina un proprio capogruppo, da comunicare all’Ufficio
di Segreteria.
2. E’ istituita la conferenza dei Capigruppo, che viene convocata dal Presidente per la
programmazione dei lavori del Consiglio o per le altre funzioni attribuite espressamente
dal Regolamento.
Articolo 27
Commissioni Consiliari
1. Il Consiglio a supporto della propria attività, per l’esercizio del controllo politico-amministrativo
o per l’esame di particolari atti, può avvalersi di Commissioni costituite nel proprio seno
con criteri di proporzionalità, secondo le modalità fissate dal Regolamento.
2. Il Consiglio può nominare, per esigenze di indagine sull’attività dell’Amministrazione
Universitaria, apposite Commissioni. Esse sono dotate di potere ispettivo e riferiscono
al Consiglio sul risultato del loro lavoro, possono visionare i documenti in possesso
dell’Università Agraria di Colle di Tora e avvalersi della collaborazione degli Amministratori,
dei dipendenti e dei collaboratori allo scopo di accertare la realtà dei fatti in merito all’indagine
affidata loro dal Consiglio Universitario; i mezzi per l’espletamento delle loro funzioni sono forniti
dall’Amministrazione Universitaria e il loro funzionamento è disciplinato dal Regolamento.
CAPO IV
GIUNTA O DEPUTAZIONE AGRARIA
Articolo 28
Composizione della Giunta o Deputazione Agraria
1. La Giunta o Deputazione Agraria è composta dal Presidente, che la presiede, e da un
minimo di n. 2 ( due ) ad un massimo di n. 4 ( quattro ) Assessori o Deputati.
2. Gli Assessori o Deputati possono essere scelti fra i Consiglieri o, in alternativa possono
essere nominati Assessori o Deputati Esterni al Consiglio, purché iscritti alle Liste degli Utenti,
dotati dei requisiti di eleggibilità ed in possesso di particolari competenza ed esperienza tecnica,
amministrativa o professionale.
3. Il Vice Presidente e gli altri componenti della Giunta o Deputazione Agraria sono nominati
dal Presidente e presentati al Consiglio Universitario nella prima seduta utile.
4. Il Presidente può revocare uno o più Assessori o Deputati dandone motivata comunicazione
al Consiglio e deve sostituire entro 30 giorni gli Assessori o Deputati dimissionari o revocati;
in via generale l’obbligo di sostituzione sussiste qualora il numero degli Assessori o Deputati
diventi inferiore al minimo previsto.
5. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori o Deputati nonché
gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla Legge.
6. Salvi i casi di revoca da parte del Presidente la Giunta o Deputazione Agraria
rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli elett
del Consiglio Universitario.
Art. 29
Competenze della Giunta o Deputazione Agraria
1. La Giunta o Deputazione Agraria collabora con il Presidente nell’Amministrazione
dell’Ente Agrario ed opera attraverso deliberazioni collegiali; alla stessa competono tutti gli atti
amministrativi che dalla legge e dal presente Statuto non siano riservati al Consiglio,
al Segretario ed al Responsabile del Servizio.
2. Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge
attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. Alla Giunta o Deputazione Agraria vengono in particolare attribuiti i seguenti compiti :
a) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con organi di partecipazione;
b) formula le previsioni di bilancio, i programmi e gli indirizzi generali da sottoporre al Consiglio,
approva lo schema di bilancio preventivo e di relazione previsionale e programmatica e
la relazione finale del conto consuntivo da trasmettere al Consiglio;
c) predispone e propone al Consiglio i Regolamenti previsti dalle Leggi e dallo Statuto;
d) approva i progetti esecutivi, i disegni attuativi dei programmi, le linee obiettivo degli indirizzi
deliberati dal Consiglio e tutti i provvedimenti che costituiscono impegni di spesa sugli
stanziamenti di bilancio non espressamente assegnati alla competenza del Consiglio;
e) approva gli storni di stanziamento e le variazioni di bilancio, in caso di urgenza, da ratificare,
da parte del Consiglio, nei successivi 60 giorni, ovvero entro il 30 novembre di ogni anno;
f) approva le deliberazioni che precedono la stipulazione di contratti;
g) approva i ruoli di contribuenza;
h) approva gli accordi di contrattazione decentrata a livello aziendale, sentito in Segretario;
i) predispone la relazione sulla propria attività da presentare annualmente al Consiglio;
j) adotta, su parere del Segretario, i provvedimenti disciplinari e di sospensione dalle funzioni
non riservati ad altri organi;
k) stabilisce l’orario di servizio dei dipendenti nel rispetto delle norme contrattuali previo parere
del Segretario;
l) fissa, ai sensi del Regolamento e di accordi decentrati, i parametri, gli standard ed i carichi
funzionali di lavoro per misurare la produttività dell’apparato burocratico.
Articolo 30
Funzionamento della Giunta o Deputazione Agraria
1. La Giunta o Deputazione Agraria si riunisce su convocazione del Presidente, anche verbale,
ogni qualvolta si renda necessario o il Presidente lo giudichi opportuno.
2. Nel caso di assenza del Presidente la Giunta o Deputazione Agraria è presieduta
dall’Assessore o Deputato al quale il Presidente abbia conferito l’incarico di Vice Presidente .
più anziano di età.
3. La Giunta o Deputazione Agraria è validamente riunita quando sia presente la maggioranza
dei propri componenti e delibera a maggioranza semplice dei membri presenti alla riunione.
4. Le sedute della Giunta o Deputazione Agraria non sono pubbliche, sono riservate
ai componenti della Giunta o Deputazione Agraria stessa e al Segretario Universitario; ad esse
possono essere chiamati a partecipare, senza diritto di voto, Consiglieri Universitari, dipendenti,
revisori dei conti, esperti, tecnici e collaboratori esterni.
Articolo 31
Compiti degli Assessori o Deputati
1. I singoli Assessori o Deputati, compreso il Vice Presidente, concorrono con le loro proposte
e il loro voto all’esercizio della potestà collegiale della Giunta o Deputazione Agraria; svolgono
inoltre le funzioni che il Presidente delega loro, per specifiche materie, ivi comprese le direttive
ai responsabili dei settori/servizi/uffici.
2. In ogni caso i singoli Assessori o Deputati operano conformemente ai deliberati e agli
orientamenti assunti collegialmente dalla Giunta o Deputazione Agraria.
CAPO V
PRESIDENTE
Art. 32
Competenze del Presidente
1. Il Presidente rappresenta l’Università Agraria di Colle di Tora, convoca e presiede il Consiglio
e la Giunta o Deputazione Agraria, sovrintende al funzionamento degli Uffici e dei Servizi
nonché alla esecuzione degli atti.
2. Il Presidente svolge inoltre i seguenti compiti:
a) ha la rappresentanza legale dell’Ente e può stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali
ed amministrativi come attore o convenuto;
b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell’attività politico-
dell’Ente Agrario;
c) nomina il Segretario e gli impartisce direttive generali, in ordine agli indirizzi funzionali e di
vigilanza sull’intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
d) coordina e stimola l’attività della Giunta o Deputazione Agraria e nomina gli Assessori o
Deputati;
e) concorda con la Giunta o Deputazione Agraria o con gli Assessori o Deputati interessati,
le dichiarazioni e le prese di posizione pubbliche che interessano l’Ente;
f) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provvede alla nomina, alla designazione ed alla
revoca dei rappresentanti dell’Ente Agrario presso Enti, Aziende ed Istituzioni;
g) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che gli uffici e servizi svolgano le loro
attività secondo gli obbiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi
espressi dalla Giunta o Deputazione Agraria;
h) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici dell’Ente Agrario;
i) ha facoltà di delegare agli Assessori o Deputati per iscritto ed al Segretario l’adozione di atti e
provvedimenti a rilevanza esterna, che il presente Statuto non abbia già loro attribuito;
j) adotta ordinanze ordinarie e/o straordinarie;
k) acquisisce direttamente presso gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
l) promuove, anche tramite il Segretario, indagini e verifiche amministrative sull’intera attività
dell’Ente;
m) compie gli atti conservativi dei diritti dell’Ente;
del Consiglio;
o) convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo;
p) propone gli
Deputazione Agraria da lui presieduta;
q) delega particolari e specifiche attribuzioni che attengono a materie definite ed omogenee ai
singoli Assessori o Deputati e/o Consiglieri;
r) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio;
s) autorizza il pascolo, il legnatico e gli altri Usi sui terreni dell’Ente Agrario;
t) conclude, secondo i Regolamenti, i contratti di compartecipazione, affitto, colonia ecc. relativi
all’utilizzazione dei terreni dell’Ente Agrario.
3. Il Presidente dell’Università Agraria di Colle di Tora non può essere contemporaneamente
Sindaco, né Assessore, né Consigliere né Segretario Comunale.
4. In caso di dimissioni od altra causa di cessazione del Presidente, il Consiglio non decade
e completa il suo mandato. L’Amministrazione verrà retta, fin quando non si procederà
alla rielezione, dal Vice Presidente o, in mancanza, dal Consigliere Anziano in carica a
norma del presente Statuto.
Articolo 33
Deleghe, Incarichi e sostituzione del Presidente
1. Il Presidente può delegare funzioni che gli competono quale capo dell’Amministrazione
ai membri della Giunta o Deputazione Agraria per specifiche materie, e, in sede tecnica o
per la firma di atti o comunicazioni, ai responsabili dei Settori/Servizi; può inoltre conferire
deleghe speciali o incarichi particolari di natura politica agli Assessori o Deputati e
ai Consiglieri.
2. In caso di temporanea assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni
di capo dell’amministrazione sono svolte, salvo diversa disposizione di legge, dal
Vice Presidente o, in assenza anche di questo, dall’Assessore o Deputato più anziano di età.
TITOLO III
ORGANI BUROCRATICI
Articolo 34
Responsabili delle Aree, dei Servizi e degli Uffici
1. Il Presidente nomina e revoca i Responsabili delle Aree, dei Servizi e degli Uffici,
che costituiscono gli organi gestionali dell’Ente Agrario .
Articolo 35
Segretario
1. Il Segretario dell’Università Agraria di Colle di Tora è nominato dal Presidente sulla base
di un rapporto fiduciario.
2. Il Segretario Universitario svolge:
a) compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli
organi dell’Ente Agrario ( politici e gestionali ) in ordine alla conformità dell’azione
amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti;
b) sovrintende allo svolgimento delle funzioni amministrative e ne coordina l’attività;
c) partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della
Giunta o Deputazione Agraria e ne cura la verbalizzazione;
d) esprime il parere tecnico sulle deliberazioni in relazione alle sue competenze, nel caso in cui
l’Ente Agrario non abbia Responsabili dei Servizi competenti;
e) autentica scritture private ed atti universitari nell’interesse dell’Ente;
f) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti, o conf
dal Presidente dell’Ente Agrario .
o di Funzionario dei Comuni ove ricadono i beni dell’Università Agraria di Colle di Tora.
4. Le funzioni di Segretario sono svolte da chi dispone di un titolo di studio idoneo allo
svolgimento delle funzioni o almeno abbia già svolto le funzioni di Segretario di un Ente Agrario.
5. L’incarico di Segretario dell’Ente Agrario cessa al novantesimo giorno successivo
all’insediamento del nuovo Presidente, o, comunque, quando venga meno il rapporto fiduciario,
salvo preavviso di almeno trenta giorni.
Articolo 36
Responsabilità del Segretario
1. Il Segretario è organo consultivo ed esprime, su richiesta, il proprio parere sugli atti
dell’Ente Agrario. In particolare sugli atti collegiali di Consiglio e Giunta o Deputazione Agraria
svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa in ordine alla
conformità dell’azione amministrativa, alle Leggi, al presente Statuto ed ai Regolamenti.
2. Il Segretario è responsabile della correttezza amministrativa in relazione alla generale azione
burocratica dell’Ente attraverso il coordinamento dell’attività dei rei Responsabili dei Servizi
interessati; inoltre è direttamente responsabile per le iniziative ed i compiti direttamente
affidatigli.
3. Laddove non siano presenti i Responsabili e i Responsabili dei Servizi, il Segretario assume
le funzioni e gli incarichi dei medesimi nell’ambito delle proprie competenze ed assume la
qualifica di dirigente dell’area unica.
Articolo 37
Organizzazione Strutturale
1. La struttura organizzativa dell’Ente Agrario in relazione alle esigenze funzionali e gestionali
derivanti dall’espletamento dell’attività istituzionale nonché alle proprie dimensioni,
si può articolare come segue:
a) servizi;
b) unità operative;
c) uffici.
2. L’organizzazione inerente la suddetta articolazione verrà disciplinata da apposito
Regolamento organico in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione
e secondo principi di professionalità e responsabilità che gli Amministratori indicheranno.
Articolo 38
Controlli interni e qualità dei servizi
1. L’Amministrazione Universitaria sviluppa, con adeguati strumenti e metodi, un
sistema di controlli interni finalizzato a garantire i processi di verifica economico-gestionale
( controllo di gestione ), il riscontro della regolarità amministrativa e contabile, l’analisi valutativa
dello stato di attuazione dei piani e dei programmi dell’Ente Agrario ( controllo strategico ).
2. L’organizzazione del sistema di controlli interni dell’Amministrazione è demandata ad appositi
atti a valenza organizzativa, con i quali vengono attivati anche strumenti di riscontro
della qualità dei servizi erogati.
Art. 39
Servizi Pubblici Locali
1. I servizi pubblici esercitabili dall’Ente Agrario, rivolti alla produzione di beni ed attività
per la realizzazione di fini sociali, economici e civili, possono essere riservati in via esclusiva
all’Amministrazione o svolti in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati.
2. I servizi riservati in via esclusiva sono stabiliti dalla legge.
3. La gestione dei servizi può avvenire nelle seguenti forme:
a) in economia, quando le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia
opportuno costituire una Istituzione o una Azienda;
b) in concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità
sociale.
TITOLO IV
FORME DI COOPERAZIONE E PARTECIPAZIONE POPOLARE
Art. 40
Convenzioni
1. Per lo svolgimento coordinato di determinate funzioni e servizi l’Ente Agrario può stipulare
apposite convenzioni con la Provincia, con i Comuni di Colle di Tora e Castel di Tora, con altri
Enti Agrari e Comuni limitrofi, con organi regionali, con Istituti Universitari, con Ministeri, con
Istituti di ricerca e con Cooperative e Associazioni di Utenti per la valorizzazione e tutela
dei Beni Civici amministrati.
2. La sottoscrizione della Convenzione è demandata a Presidente che può richiedere il parere
sulla sua legittimità giuridico-amministrativa al Segretario.
Art. 41
Consorzi od Unioni di Enti Agrari
1. Per la gestione associata di uno o più servizi, l’Università Agraria può costituire con altri
Enti Agrari, con la Regione, con la Provincia o con altri Enti Locali un Consorzio o Unione di
Enti Agrari.
2. A tal fine il Consiglio d’Amministrazione approva a maggioranza assoluta dei componenti
una Convenzione ai sensi del predente articolo, unitamente allo Statuto del Consorzio o
dell’Unione.
3. La composizione ed il funzionamento dei predetti organi associativi sono regolati dalla Legge
e dal proprio Statuto.
Art. 42
Accordi di Programma
1. L’Università Agraria può concludere appositi accordi per la definizione e l’attuazione di opere
di interventi o di programmi, che per la loro realizzazione richiedano l’azione integrata e
coordinata del Comune, della Regione, o di altri Enti Agrari, nonché con altri soggetti pubblici
e/o cooperative agricole di Utenti con particolare riferimento alla forma di gestione e
certificazione delle risorse forestali.
Art. 43
Attività agricole in compartecipazione
1. Al fine di favorire lo sviluppo del territo rio amministrativo e per incentivare la produzione
cerealicola, foraggiera e di altri prodotti agricoli-zootecnici, ovvero per la gestione di alcuni
servizi e/o per l’esecuzione di opere di altre attività, l’Ente può effettuare semina in
compartecipazione con gli Utenti o con cooperative-associazioni di Utenti ovvero affidarne agli
stessi l’esecuzione nel rispetto della normativa vigente in materia .
Art. 44
Collaborazione degli Utenti
1. Al fine di garantire la massima trasparenza, imparzialità, tempestività ed efficacia degli atti
amministrativi nell’interesse comune e dei destinatari è consentito ad ogni Utente di partecipare
alla formazione nonché alla conclusione di un procedimento che possa recargli pregiudizio o
nuocere ai propri interessi.
2. Allo scopo l’Amministrazione, attraverso il Responsabile del Servizio, potrà attivare
direttamente o su istanza dell’interessato una preventiva e motivata informazione sul
procedimento instaurato o che si intende instaurare, permettendo all’interessato di presentare
le proprie deduzioni e mettendo a disposizione la relativa documentazione.
3. Onde evitare controversie e senza ledere interessi di terzi od in contrasto con il pubblico
interesse, il procedimento potrà concludersi con appositi accordi tra l’Amministrazione e gli
interessati nella forma scritta a pena di nullità, onde determinare discrezionalmente il contenuto
del provvedimento finale. Tali atti osserveranno la disciplina del C.C. in materia di obbligazioni
e contratti, anche se eventuali controversie restano riservate esclusivamente al Giudice
amministrativo e/o al Commissario per la liquidazione degli Usi Civici.
4. I modi e le forme di attivazione delle procedure di cui al presente articolo formeranno oggetto
di apposita disciplina regolamentare.
Art. 45
Valorizzazione delle forme associative e Organi di partecipazione
1. L’Università Agraria di Colle di Tora favorisce l’attività delle Associazioni, dei Comitati o
degli Enti esponenziali operanti sul proprio territorio a tutela degli interessi diffusi o portatori
di alti valori culturali, economici e sociali.
2. A tal fine viene incentivata la partecipazione di detti organismi alla vita amministrativa
dell’Ente attraverso gli apporti consultivi alle Commissioni consiliari, l’accesso libero alle
strutture ed ai servizi universitari, la possibilità di presentare memorie, documentazione,
osservazioni utili alla formazione dei programmi di intervento pubblici ed alla soluzione
dei problemi amministrativi.
3. L’Ente Agrario potrà inoltre intervenire con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi
ed ausili finanziari, nonché l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, a sostegno
delle iniziative promosse dagli organismi di cui al primo comma predeterminandone modi e
forme in un apposito Regolamento .
Art. 46
Procedura per l’ammissione di istanze, petizioni e proposte
1. Gli Utenti, singoli o associati, possono presentare all’Amministrazione proposte intese
a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi. Le richieste dovranno essere
presentate per iscritto ed in duplice copia alla Segreteria dell’Università Agraria che provvederà
ad inoltrarle al Presidente.
2. Il Presidente affiderà le istanze, le petizioni e le proposte agli organi competenti per la
materia che, potendosi avvalere degli uffici e di contributi esterni, dovranno esaminare ed
esprimere un parere sulla questione entro sessanta giorni.
3. Il Presidente, attraverso la Segreteria, dopo aver comunicato agli Utenti interessati l’iter della
pratica, li informerà motivatamente per iscritto, nei quindici giorni successivi al parere
dell’organo competente, dell’esito del medesimo e dei successivi eventuali sviluppi del
procedimento con l’indicazione degli Uffici preposti e responsabili.
4. Nel caso di istruttoria negativa, ne viene fornita dal Presidente motivata comunicazione ai
soggetti interessati entro i quindici giorni successivi; mentre nel caso di riscontro positivo,
vengono anche indicati i futuri sviluppi del procedimento con l’indicazione degli Uffici preposti
e responsabili.
TITOLO V
ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE
Art. 47
Entrate
1. Nell’ambito e nei limiti imposti dalle leggi l’Università Agraria ha propria autonomia finanziaria
fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
2. L’Ente ha altresì autonoma potestà impositiva nel campo delle tariffe adeguandosi ai principi
di equità.
3. La finanza dell’Ente Agrario è costituita da:
a) Corrispettivi a rimborso spese per gli usi consentiti;
b) Corrispettivi a rimborso spese per servizi individuali;
c) Entrate di natura patrimoniale;
d) Trasferimenti regionali, provinciali, comunali;
e) Risorse per investimenti;
f) Altre entrate.
Art. 48
Bilancio e programmazione finanziaria
1. L’ordinamento finanziario e contabile dell’Ente Agrario si uniforma alle disposizioni di legge
vigenti in materia per i Comuni.
2. Il bilancio di previsione per l’anno successivo è deliberato entro il 31 ottobre di ciascun anno.
3. Nella redazione e predisposizione dello stesso vanno osservati i principi dell’annualità,
dell’universalità, della legalità, della veridicità, della pubblicità e del pareggio economico
e finanziario.
4. Il bilancio è corredato dalla relazione previsionale e programmatica redatta più analiticamente
possibile e dal parere dell’organo di revisione.
5. Il bilancio ed i suoi allegati debbono, altresì, conformarsi al principio della chiarezza e della
specificazione. In particolare essi vanno redatti in modo tale da consentirne la lettura dettagliata
ed intelligibile per programmi, servizi ed interventi.
6. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura
finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.
7. Il termine previsto nel comma 2 del presente articolo ha carattere meramente ordinatorio,
conformandosi, le relative scadenze, a quelle previste, dalle leggi dello Stato, per i bilanci
Comunali.
Art. 49
Risultati della Gestione
1. I risultati di gestione, attinenti ai costi sostenuti e i risultati conseguiti per ciascun servizio,
programma o intervento, sono rilevati mediante contabilità economica. Essi vengono desunti nel
rendiconto che comprende sia il rendiconto finanziario che quello patrimoniale, oltre alla
relazione illustrativa della Giunta o Deputazione Agraria che esprime le valutazioni in merito
ai risultati ottenuti in rapporto alle risorse applicate.
2. Il conto consuntivo, a cura della Giunta o Deputazione Agraria, è presentato al Consiglio
entro il 30 maggio dell’anno successivo all’esercizio finanziario di riferimento e deve essere
approvato entro il 30 giugno. Il conto consuntivo è corredato dalla relazione del revisore
contabile che attesta la rispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.
Art. 50
Revisione economica e finanziaria
1. Le funzioni di revisore contabile sono svolte da un revisore dei conti, organo autonomo
dell’Ente, e scelto tra i professionisti iscritti nell’apposito albo.
2. Il revisore è eletto dal Consiglio su proposta del Presidente; dura in carica tre anni a
decorrere dalla data di esecutività della deliberazione o dalla data di immediata eseguibilità, non
è revocabile, salvo per inadempienza ed, in particolare, per la mancata presentazione della
relazione alla proposta di deliberazione consiliare del bilancio preventivo e del rendiconto, entro
il termine previsto dalla vigente normativa degli Enti Locali.
3. La rielezione è consentita per una sola volta escludendo una terza rielezione solo quando
questa sia consecutiva alle prime due.
Art. 51
Funzioni e responsabilità del Revisore
1. Il revisore collabora con il Consiglio nella sua funzione di indirizzo e controllo della gestione.
A tal fine ha facoltà di partecipare - senza diritto di voto - alle sedute di Consiglio anche quando
i lavori sono interdetti al pubblico, e della Giunta o Deputazione Agraria se richiesto. Ha altresì
accesso agli atti e documenti dell’Ente Agrario.
2. Esprime i pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti correlati e sulle
variazioni di bilancio.
3. Al revisore è demandata, inoltre, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della
gestione attestando la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa,
redigendo apposita relazione a corredo della deliberazione consiliare che approva il conto
consuntivo. Detta relazione è formata da una parte economica ed una descrittiva, che contiene
rilievi e proposte tendenti a conseguire una maggiore efficienza, produttiva ed economica
di gestione.
4. Il revisore risponde della veridicità delle sue attestazioni ed adempie al proprio dovere
secondo quanto previsto dall’art. 1710 C.C., riferendo immediatamente al Presidente ed al
Segretario di eventuali, accertate irregolarità nella gestione dell’Ente.
5. Per quanto riguarda i requisiti soggettivi di eleggibilità e gli istituti della decadenza e revoca,
da applicare nei riguardi del revisore, si applicano, in quanto contabili, le disposizioni di cui agli
artt. 2399 e segg. del C.C..
6. Al revisore compete un compenso per l’opera prestata da determinarsi in sede di nomina.
Art. 52
Tesoriere
1. Alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese ordinate dell’Ente provvederà
il Tesoriere.
2. Il servizio di tesoreria sarà affidato, con deliberazione da adottarsi dal Consiglio Universitario,
ad un istituto di credito operante nella Provincia di Rieti.
Art. 53
Contratto di Tesoreria
1. Il contratto di tesoreria dovrà indicare:
a) le operazioni attinenti al servizio;
b) la durata;
c) il compenso per il servizio;
d) l’elenco dei documenti che l’Amministrazione è tenuta a trasmettere al Tesoriere;
e) l’elenco dei documenti che il Tesoriere è obbligato a tenere;
f) le modalità di riscossione e di pagamento;
g) le modalità di custodia dei titoli e della riscossione delle cedole;
h) i termini per la presentazione del conto consuntivo;
i) la costituzione della cauzione a garanzia del servizio e quanto altro previsto dalla normativa
vigente in materia di tesoreria per gli Enti Pubblici e dal relativo Regolamento.
Art. 54
Servizio Economato
1. Per le esigenze dell’Ufficio amministrativo dell’Ente e per i servizi esterni, è istituito il Servizio
Economato, retto da un Economo, con i compiti di cui al relativo Regolamento ed ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge.
2. Le funzioni di Economo dell’Università Agraria sono svolte da personale di ruolo dell’Ente
addetto ai servizi amministrativi ed, in assenza di questo, dal Segretario.
3. I compiti, le funzioni e le specifiche responsabilità dell’Economo sono contenute in apposito
Regolamento.
4. Compete all’Economo anche la funzione di tenuta del registro del conto corrente postale,
e la competenza dello scarico dello stesso almeno trimestralmente.
TITOLO VI
PROPRIETA’ COLLETTIVE, DISPOSIZIONI NORMATIVE, CONTROLLO E VIGILANZA ATTI
Art. 55
Beni e Diritti di Uso Civico
1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali l’Università Agraria si avvale del complesso
dei beni di cui dispone a norma delle leggi 24 giugno 1888 n. 5489, 4 agosto 1894 n. 397 ,
16 giugno 1927 n. 1766 e del R.D. 26 febbraio 1928 n. 332.
2. Il patrimonio gestito dall’Ente è costituito dai terreni di proprietà collettiva e dai diritti di uso
civico di originaria spettanza per effetto delle leggi 24 giugno 1888 n. 5489 e 4 agosto 1894
n. 397 nonché, da tutti i beni ed i diritti di uso civico, comunque pervenuti e che perverranno
all’Ente a seguito delle operazioni di sistemazione demaniale di cui alla normativa in materia
nonché in forza di sentenza, contratti, ecc..
3. Il patrimonio gestito dall’Ente risulta dall’inventario costantemente aggiornato ai fini di legge
ivi comprese le costruzioni site nei comprensori civici o acquistate con redditi delle terre civiche.
Art. 56
Inventario
1. Di tutti i beni mobili ed immobili deve essere redatto un apposito inventario.
2. Lo stesso va compilato secondo quanto stabilito dalle norme in materia.
3. Il titolare del Servizio Finanziario è consegnatario dei suddetti beni ed è tenuto
personalmente alla corretta tenuta dell’inventario, delle successive variazioni, della
conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio e del servizio di economato .
Egli assume, altresì, le funzioni di consegnatario dei beni.
4. Provvede alla rivalutazione dei beni ogni dieci anni.
5. Il riepilogo dell’inventario deve essere allegato sia al bilancio di previsione sia al conto
consuntivo.
6. L’attività gestionale dei beni, che esplica attraverso gli atti che concernono l’acquisizione,
la manutenzione, la conservazione e l’utilizzazione dei beni stessi, nonché le modalità della
tenuta e dell’aggiornamento dell’inventario dei beni medesimi sono disciplinati da apposito
Regolamento nell’ambito dei principi di legge.
Art. 57
Scelta del Contraente
1. Come stabilito dalle vigenti norme in materia, i contratti dell’Università Agraria riguardanti
alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni od appalti di opere, devono essere preceduti,
di regola, da pubblici incanti, ovvero da licitazione privata con le forme stabilite per i contratti
e giuridicamente percorribile, tra gli Utenti in quanto trattasi di proprietà collettiva.
2. In assenza degli stessi, nel rispetto delle leggi regionali e statali nonché, delle procedure
previste dalla normativa dell’Unione Europea recepita o comunque vigente nell’ordinamento
giuridico italiano, è ammesso il ricorso alla trattativa privata:
a) quando si tratti della fornitura di beni e di servizi che una sola ditta può fornire con i requisiti
tecnici, le caratteristiche ed il grado di perfezione richiesto, o la cui produzione sia garantita da
privativa industriale o per la cui natura non sia possibile promuovere il concorso di pubbliche
offerte;
b) quando si debbano prendere in affitto locali destinati a servizio o ad uffici dell’Ente Agrario;
c) quando, avuto riguardo all’oggetto del contratto ed all’interesse che esso è destinato a
soddisfare, non sia in altro modo possibile la scelta del contraente;
d) quando ricorrano altre eccezioni o speciali circostanze.
3. Per lavori e forniture che implichino particolare competenza o applicazione di mezzi di
esecuzione speciale, può essere seguita la procedura dell’appalto concorso, secondo le norme
della contabilità di Stato.
4. In tutti i casi sopraelencati, prima della aggiudicazione dovrà, comunque, essere operata una
adeguata indagine di mercato pubblicizzata nel miglior modo possibile.
Art. 58
Condizioni Particolari
1. Per l’appalto di:
a) taglio di boschi;
b) lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di strade o di strutture agricolo-zootecniche;
c) lavori di semina, trebbiatura, sfalcio, pressatura, tutte le fasi lavorative ed il trasporto
dei prodotti agricoli;
d) vendita di bestiame;
l’Università Agraria può scendere a trattativa privata con Cooperative o Associazioni formate da
Utenti ponendo a base d’Asta il prezzo risultante da computo metrico estimativo redatto
dall’ufficio tecnico universitario o da tecnico professionista abilitato nella materia e all’uopo
incaricato.
2. Si potrà procedere all’aggiudicazione anche con il concorso di una sola offerta, purché venga
opportunamente inserita la dicitura nel bando.
Art. 59
Ordinanze Ordinarie
1. Per dare attuazione a disposizione dello Statuto e di Regolamenti Universitari, il Presidente
emette ordinanze imponendo con tali provvedimenti ai soggetti interessati e secondo casi,
obblighi positivi o negativi da adempiere.
Art. 60
Ordinanze Straordinarie
1. In materia di disciplina sulle attività agricolo-zootecniche il Presidente può adottare ordinanze
straordinarie, ricorrendo nei casi considerati gli estremi di contingibilità e urgenza dell’interesse
pubblico.
2. Il provvedimento deve essere mantenuto nei limiti richiesti dall’entità e natura del pericolo a
cui si intende ovviare.
3. Di regola l’ordinanza deve avere la forma scritta ed essere notificata a mezzo di messo
all’interessato o agli interessati.
4. Se gli interessati non adempiono all’ordine impartito dal Presidente, entro il termine stabilito,
l’ordinanza verrà eseguita d’ufficio e delle spese incontrate, sarà fatta una nota che, resa
esecutiva con delibera della Giunta o Deputazione Agraria, sarà posta a carico degli
inadempimenti.
Art. 61
Controversie tra Utenti ed Amministrazione
1. Salva la competenza della giustizia civile, gli Utenti, per le controversie insorgenti tra loro
riguardo i rapporti sociali, possono ricorrere, in sede stragiudiziale, alla competenza del
Consiglio.
Art. 62
Controllo e Vigilanza Amministrativa
1. Il controllo e la vigilanza amministrativa è esercitata dagli Enti preposti secondo la normativa
vigente.
Art. 63
La pubblicità degli Atti
1. L’Ente garantisce la pubblicità degli atti, anche attraverso sistemi di diffusione telematica fatte
salve le previsioni di legge e del Regolamento sul diritto di accesso per quegli atti la cui
diffusione possa pregiudicare il diritto di riservatezza delle persone, dei gruppi, delle imprese o il
risultato dell’azione amministrativa.
2. Presso gli uffici dell’Ente Agrario dovrà essere possibile per gli Utenti interessati, secondo i
modi e le forme stabiliti dall’apposito Regolamento, avere informazioni precise sullo stato degli
atti e delle procedure e sull’ordine di esame di domanda, progetti e provvedimenti che
comunque li riguardano.
3. L’accesso agli atti è regolamentato dalle leggi in materia.
4. E’ istituito l’albo Elettronico on-line.
TITOLO VII
NORME FINALI E NORME DI RINVIO
Art. 64
Norme Finali
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme
contenute nell’ordinamento generale in materia rappresentato dal Testo Unico sull’Ordinamento
degli Enti Locali nonché quelle che, in prosieguo, saranno emanate.
Art. 65
Norme Transitorie
1. Fino all’entrata in vigore del presente Statuto Universitario continuano ad applicarsi le norme
statutarie vigenti, compatibili con le vigenti leggi.
la disciplina dei casi concreti è data – anche per una serie o generalità di casi analoghi –
con disposizioni del Presidente, ferma restando l’osservanza delle vigenti disposizioni di legge.
3. In caso di fusione del Comune di Colle di Tora con uno o più Comuni, i diritti riconosciuti
ai cittadini residenti in Colle di Tora dal presente Statuto si intendono riconosciuti a coloro che
abitualmente dimorano nel centro abitato di Colle di Tora.
Art. 66
Entrata in vigore dello Statuto
1. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
all’albo pretorio dell’Ente Agrario.
2. Le modifiche allo Statuto possono essere proposte dal Consiglio su proposta presentata dalla
Commissione all’uopo delegata a seguito di deliberazione della Giunta o Deputazione Agraria
su richiesta di almeno 2/5 dei Consiglieri.
3. Il Presidente cura l’invio a tutti i Consiglieri delle proposte predette e dei relativi allegati
almeno trenta giorni prima della seduta nella quale le stesse verranno esaminate.
4. Il Consiglio Universitario fissa le modalità per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte
degli Utenti, degli Enti-Associazioni e delle persone giuridiche che hanno sede nel Comune
di Colle di Tora.
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